Consenso Informato
"Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.
Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle conseguenze e i suoi rischi.
La persona interessata, può in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso."
(1997 art.5 Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina)
Nel passato vigeva il cosiddetto "privilegio terapeutico" che consentiva al medico di omettere di dare alcune informazioni in circostanze particolari purchè ciò fosse a vantaggio del paziente.
In seguito, parallelamente alla definizione di contratto d'opera professionale del medico con il paziente, si è venuto definendo anche il concetto di consenso informato come principio che sancisce il diritto del paziente di scegliere se accettare o rifiutare i trattamenti che gli vengono proposti dopo essere stato pienamente informato (salvo sua espressa rinuncia) sulla diagnosi, sul decorso, sui rischi e sulle alternative terapeutiche e le loro conseguenze.
Pertanto, oggi, si può affermare che il dovere di informare adeguatamente il paziente circa i rischi e gli eventuali esiti negativi che può avere il trattamento terapeutico rientra tra gli obblighi contrattuali ai quali è tenuto il medico e la cui trasgressione costituisce inadempimento e fonte di responsabilità.
Tali informazioni, vengono date durante la visita preoperatoria, valutate e discusse con il paziente che solo in seguito e durante un secondo incontro o il giorno dell'intervento, attesterà nel consenso, di averle ricevute e comprese.
Il consenso informato ha dunque una duplice funzione: da un lato tutelare i diritti del paziente, dall'altra tutelare i medici da un'eventuale responsabilità professionale derivante da incomprensioni.
Il consenso affichè sia validamente prestato deve essere:
- Informato (ossia comprensibile, veritiero, obiettivo, esaustivo)
- Consapevole (espresso da soggetto capace di intendere e di volere)
- Personale (ha titolo ad esprimere il consenso solo il paziente)
- Specifico (per l'atto sanitario proposto, salvo sopraggiunga una situazione di necessità ed urgenza, non preventivamente prospettabile, che determini un pericolo grave per la salute o vita del paziente)
- Preventivo (deve essere prestato prima dell'atto proposto)
- Revocabile (il paziente può revocare il consenso in qualsiasi momento)
Le informazioni contenute nel consenso sono le seguenti:
- Descrizione delle complicanze relative all'intervento e relative alternative terapeutiche
- Possibilità di non sottoporsi all'intervento e le relative conseguenze
- Descrizione del tipo di anestesia
- Descrizione delle accortezze da seguire prima dell'intervento
- Descrizione delle terapie indicate nella fase post-operatoria
- Archiviazione ed eventuale utilizzo della documentazione clinica e fotografica
Tali informazioni sono state indicate e formulate da:
AICPE (Associazione Italiana Chirurgia Plastica Estetica)
SICPRE (Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica)
SIES (Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica)
AITEB (Associazione Italiana Terapia Estetica Botulino)
Si consiglia di leggere il consenso dell'intervento interessato prima della visita, per avere la possibilità di discuterne insieme già durante il primo incontro.